Dossier centri di detenzione: Sezione I - a cura di Guido Savio, Lettera ai colleghi, in cui si descrive in modo puntuale la situazione dei "centri di detenzione temporanea", vere prigioni in cui vengono rinchiusi gli stranieri in attesa di espulsione; Cosa fare se si è rinchiusi nel Centro di Detenzione di Corso Brunelleschi; Le espulsioni di stranieri secondo la legge sull'immigrazione (40/98).. - Sezione II No ai Lager in Italia, un appello promosso da Federica Sossi. Per informazioni semir@libero.it
A) Tipi
B) Provvedimenti
C) Rapporti tra espulsione amministrativa e pendenza di procedimento penale
D) Esecuzione dell’espulsione
E) Trattenimento presso i centri di permanenza temporanea
F) Traduzione degli atti
G) Gli effetti dell’espulsione
H) Divieti di espulsione
I) Autorizzazione al rientro dell’espulso per l’esercizio del diritto di difesa
L) Norme abrogate
- espulsione amministrativa
- espulsione a titolo di misura di sicurezza
- espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione.
1. Espulsione amministrativa - casi (art. 11):
1.1. per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 11, comma 1) può essere disposta dal Ministro dell'Interno l'espulsione dello straniero, anche non residente in Italia, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
1.2. espulsione per ingresso clandestino (art. 11, comma 2 lett. A) è disposta obbligatoriamente dal Prefetto nei confronti di chi entra nello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (senza, quindi, essere stato respinto)
1.3.per soggiorno irregolare (art. 11, comma 2 lett. b) è disposta obbligatoriamente dal Prefetto nei confronti di chi:
- si trattenga nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno al Questore nel termine di 8 giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso in Italia (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore);
- si trattenga nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato;
- si trattenga nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno sia scaduto da più di 60 giorni senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.
1.4. per sospetta pericolosità sociale (art. 11, comma 2 lett. c) è disposta obbligatoriamente dal Prefetto nei confronti di:
- coloro che debba ritenersi siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
- coloro che siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.
2. Espulsione a titolo di misura di sicurezza (art. 13):
Oltre i casi già previsti dal codice penale di espulsione obbligatoria in caso di condanna definitiva per un tempo non inferiore a 10 anni di reclusione, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero condannato definitivamente per taluno dei reati per i quali è astrattamente prevista la possibilità o l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza, qualora ritenga il condannato socialmente pericoloso.
3. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione (art. 14):
E' disposta dal giudice, a seguito di procedimento penale, quando debba pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o sentenza di patteggiamento per una pena detentiva che non superi il limite dei due anni e non ricorrano le condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena.
In tali casi, se lo straniero si trova in talune delle condizioni per cui sarebbe espellibile in via amministrativa (art. 11, comma 2 - ingresso clandestino, soggiorno illegale, sospetta pericolosità sociale) il giudice può sostituire la pena (non superiore ai 2 anni) con l'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni, sempre che non siano necessari accertamenti in ordine all'identità o nazionalità dello straniero, ovvero non sia in concreto immediatamente eseguibile l'espulsione per mancata acquisizione di documenti di viaggio o per indisponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.
Si noti che tale sanzione sostitutiva della detenzione è indeterminata nel massimo e che non è indicato alcun criterio di ragguaglio tra sanzione da sostituirsi e sanzione sostitutiva.
1. Espulsione amministrativa (art. 11): è disposta dal Prefetto:
- per i casi di cui all'art. 11, comma 2;
- ovvero dal Ministro dell'Interno qualora l'espulsione sia disposta per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art 11, comma 1).
2. Espulsione a titolo di misura di sicurezza e a titolo di sanzione sostitutiva (artt. 13 e 14): è sempre disposta con sentenza del giudice penale.
Se lo straniero espellendo in via amministrativa (art. 11, commi 1 e 2) è anche sottoposto ad un procedimento penale, è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria.
Si noti che il termine "autorità giudiziaria" è generico, comprendendo tanto il giudice che il pubblico ministero. Pertanto, potrebbe essere lo stesso P.M. (che nel procedimento penale è parte, sia pure pubblica) a fornire il necessario nulla osta.
Il nulla osta deve essere concesso a meno che non sussistano inderogabili esigenze processuali.
Il concetto di "inderogabili esigenze processuali" è assolutamente generico sia con riferimento alla loro tipologia, sia per quanto concerne l'individuazione dei soggetti processuali a cui va riferita l'inderogabilità delle esigenze in questione.
Diverse, infatti, possono essere le esigenze processuali ritenute inderogabili dalla difesa rispetto a quelle dell'accusa.
Sarebbe pertanto auspicabile che fosse sempre il giudice (e non il P.M.) a fornire il nulla osta per l'espulsione in pendenza di procedimento penale, tenendo conto delle diverse esigenze processuali delle parti e vagliando la loro presunta o reale inderogabilità.
Il che è previsto solo nel caso di arresto in flagranza di reato, dove è il giudice che procede in udienza alla convalida dell'arresto (G.I.P. o giudice del dibattimento per il caso di giudizio direttissimo) a rilasciare il nulla osta per l'espulsione, sempre che non sussistano inderogabili esigenze processuali.
Tutti i tipi di espulsione sono sempre eseguiti dal Questore o con accompagnamento immediato o con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni.
1. Espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 11, comma 4): viene attuato in tutti i casi di accompagnamento immediato nonché quando lo straniero si sia trattenuto oltre il termine dell'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni; in particolare, si procede con accompagnamento coatto alla frontiera quando:
1.1. espulsione disposta dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
1.2. lo straniero si trattenga oltre il termine fissato con l'intimazione;
1.3. lo straniero sia espulso perché sospettato di essere pericoloso socialmente sempre che il Prefetto che ha disposto l'espulsione rilevi, sulla base di circostanze obiettive da indicarsi nella motivazione del decreto di espulsione, che vi sia il concreto pericolo che il soggetto si sottragga all'esecuzione del provvedimento;
1.4. lo straniero sia espulso per ingresso clandestino qualora sia privo di documenti e il Prefetto rilevi un concreto pericolo che il soggetto si sottragga all'esecuzione, tenendo altresì conto del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo;
1.5. lo straniero sia espulso dal giudice a titolo della sanzione sostitutiva della detenzione, anche se la sentenza non è irrevocabile.
2. Espulsione con intimazione (art. 11, comma 6)
In tutti gli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni con prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
In particolare, si procede con l'intimazione e non con l'accompagnamento coatto quando:
2.1. L'espulsione sia disposta per soggiorno irregolare (art. 11, comma 2 lett. b);
2.2. l'espulsione sia disposta per ingresso clandestino (art. 11, comma 2 lett. a) o per sospetta pericolosità (art. 11, comma 2 lett. c) e non si ravvisi il pericolo che il soggetto si sottragga al provvedimento;
2.3. l'espulsione sia stata disposta per ingresso clandestino avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 40/98 (in data anteriore quindi al 27.3.1998) anche se si ravvisi il pericolo che il soggetto si sottragga al provvedimento. In tal caso è onere dello straniero dimostrare, sulla base di elementi obiettivi, di essere giunto in Italia prima del 27.3.1998.
1. Trattasi di un aspetto particolare della esecuzione dell'espulsione con immediatezza mediante accompagnamento alla frontiera, quando tale forma coatta di esecuzione non sia possibile perché:
1.1. occorre procedere al soccorso dello straniero;
1.2. occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla nazionalità o identità dello straniero;
1.3. occorre procedere all'acquisizione di documenti per il viaggio;
1.4. è indisponibile un mezzo di trasporto idoneo od il vettore.
2. In tali casi, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli ostacoli che si frappongono all'accompagnamento coatto, presso il centro di permanenza temporanea più vicino.
3. Tali centri verranno costituiti con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro.
Allo straniero trattenuto nel centro è assicurata la necessaria assistenza ed il rispetto della sua dignità.
Egli è libero di corrispondere, anche telefonicamente, con l'esterno. Non è tuttavia libero di allontanarsi e, a tal fine, il Questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta le misure di vigilanza opportune.
In caso di allontanamento indebito, la forza pubblica deve provvedere a ripristinare la misura prima possibile.
4. Modalità esecutive
Poiché la permanenza coatta nei centri di permanenza temporanea è pur sempre una forma di restrizione della libertà personale, e, in quanto tale costituzionalmente possibile solo se disposta con atto motivato dall'autorità giudiziaria (art. 13 Cost.), per armonizzare la normativa con il dettato costituzionale si è previsto che:
4.1. il Questore del luogo in cui si trova il centro trasmette, al massimo entro 48 ore dalla adozione del provvedimento restrittivo, copia degli atti al Pretore;
4.2. il Pretore, sentito l'interessato, deve convalidare il provvedimento del Questore con atto motivato entro le 48 ore successive al ricevimento degli atti pena la cessazione del provvedimento. Il Pretore adotta il provvedimento di convalida qualora, a seguito di un esame formale e sostanziale degli atti, ed avendo sentito le ragioni dell'interessato, ritenga sussistenti i presupposti di legge. La mancata convalida del giudice per insussistenza dei requisiti comporta la cessazione della permanenza.
4.3. La convalida comporta invece la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 20 giorni. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 10 giorni su richiesta del Questore quando sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione con accompagnamento alla frontiera. Il Questore esegue l'espulsione non appena possibile, anche prima della scadenza del termine di 20 giorni o di 30 giorni se questo è stato prorogato, dandone comunicazione al Pretore, senza ritardo.
4.4. I provvedimenti di convalida e di proroga del termine emessi dal Pretore hanno la forma del decreto contro il quale è ammesso ricorso in Cassazione solo per violazione di legge, senza peraltro, effetto sospensivo.
Il decreto di espulsione, il provvedimento di adozione del trattenimento presso il centro di permanenza, nonché ogni altro atto concernente l'espulsione (intimazione, decreto di convalida, decreto di proroga) sono comunicati all'interessato - unitamente alle modalità di impugnazione - con una traduzione in una lingua da lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese o spagnola.
1.Lo straniero espulso è rinviato allo stato di appartenenza, ovvero a quello di provenienza (art. 11, comma 12);
2. lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno; in caso di trasgressione è punito con l'arresto da 2 a 6 mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato (art. 11, comma 13);
3. durata: il divieto di rientrare in Italia opera per 5 anni, riducibili a tre da parte dell'autorità giudiziaria a seguito di ricorso avverso l'espulsione.
1. Divieto di carattere generale:
In nessun caso può disporsi l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Categorie protette:
Ad accezione dell'espulsione disposta dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non è consentita l'espulsione nei confronti:
- degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulso;
- degli stranieri in possesso della carta di soggiorno;
- degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o il coniuge, di nazionalità italiana;
- delle donne in stato di gravidanza e nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Lo straniero nei cui confronti sia stata eseguita un'espulsione, qualora sia sottoposto a procedimento penale è autorizzato dal Questore a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa.
Tale possibilità è conseguente alla documentata richiesta avanzata al Questore dall'imputato, tramite rappresentanza diplomatica o consolare, o dal difensore.
L'autorizzazione deve essere concessa al solo fine di partecipare al giudizio o ad atti processuali per i quali è necessaria la presenza dell'imputato (ricognizioni, confronti, interrogatori).
Sono abrogate le seguenti norme già vigenti in tema di espulsione:
- art. 151 T.U.L.P.S.- art. 25 L. 152/75 (c.d. Legge Reale)
- artt. 5, 7 e 7 bis L. 39/90 (c.d. Legge Martelli)
- art. 4 L. 50/94 in tema di contrabbando di tabacchi.
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